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Elezioni Comunali: Modifiche del procedimento elettorale |
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Venerdì 15 Marzo 2013 13:13 |
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Si riportano di seguito alcune novità introdotte da due leggi approvate nel 2012 e dall’entrata in vigore del censimento 2011.
Legge 96/2012 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi” oltre a normare la riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, applica, anche per le elezioni dei comuni superiori, la legge 515 del 1993, introducendo l’obbligo di rendicontazione per i candidati a sindaco e a consigliere comunale (anche se non eletti), nonché alla lista stessa e detta i limiti massimi delle spese elettorali.
Inoltre, sempre per la legge 515/93, tutti i candidati (tranne per quelli che intendano spendere per la propria campagna elettorale meno di 2.500 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio) hanno l’obbligo di nominare un mandatario.
Legge 215/2012 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali” stabilisce alcune importanti novità. La prima è che nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei/delle candidati/e con arrotondamento all’unità superiore (qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi). Nel caso questa proporzione non venga rispettata, la Commissione Circondariale che verifica le liste, depennerà i nomi dei/delle candidati/e appartenenti al genere eccedente procedendo dall’ultimo della lista.
Questa operazione da parte della Commissione Circondariale comporterà effetti diversi a seconda della fascia di popolazione del comune stesso. Infatti nel caso dei comuni inferiori a 15.000 abitanti la Commissione non potrà procedere con la riduzione sotto al numero inferiore al minimo prescritto, mentre nei comuni superiori qualora la lista all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la Commissione ricuserà la lista.
Altra importante novità introdotta da questa legge riguarda la possibilità nei comuni superiori a 5.000 di esprimere una seconda preferenza con il vincolo che queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l’annullamento della seconda preferenza.
Censimento 2011. Da dicembre u.s. è entrato in vigore il censimento 2011. Questo determina la popolazione sulla base della quale vengono calcolati il numero di consiglieri da eleggere, il numero di firme da raccogliere e ancora più importante il tipo di elezione a seconda che il comune sia superiore o inferiore a 15.000 abitanti (per le regioni a statuto ordinario). L’elenco dei comuni con la popolazione aggiornata lo trovate nella sezione Comunali 2013 a questo link
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